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Statuto delle studentesse e degli studenti

Statuto delle studentesse e degli studenti

Descrizione

«La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze; delle competenze e della coscienza critica»

(Articolo 1 comma 1, Statuto delle Studentesse e degli Studenti.)

Lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria è la carta fondamentale per gli studenti che frequentano la scuola secondaria italiana, e deve essere considerata da ogni istituto nella stesura del regolamento e del progetto educativo.

Nasce dal confronto aperto dal Ministero della Pubblica Istruzione, su iniziativa del ministro Luigi Berlinguer, con gli studenti attraverso le varie consulte provinciali degli studenti, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 249 del 24 giugno 1998, n. 249.

Lo statuto è stato modificato con il DPR del 21 novembre 2007, n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. Il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto un art. 5 – bis con il quale si introduce il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e il cui obiettivo primario è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.

Lo Statuto è stato integrato da altre norme, in particolare nell’art. 1 del D.P.R. n. 235 del 2007, norma che ha integrato l’art. 4 del precedente Regolamento in materia disciplinare scolastica di cui al D.P.R. n. 249 del 1998, laddove viene disposto che “…le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dello scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di Istituto.”
Nell’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 249 del 1998 è disposto che “Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano”. In linea di principio, ciò presume che la sanzione irrogata allo studente sia oggettivamente sorretta da congrua motivazione, che si fonda su adeguata istruttoria, condotta dall’Autorità scolastica mediante l’audizione del ricorrente e degli studenti autori dell’atto contestato.
Rientra nelle eventuali possibilità dell’autonomia scolastica e quindi dei singoli Regolamenti di Istituto uno sforzo di tipizzazione delle mancanze disciplinari tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta, cui ricollegare le sanzioni senza un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi; e l’identificazione degli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica, già regolamentato per legge (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe); il procedimento di irrorazione delle sanzioni.

 

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